Statuto ufficiale

Associazione iscritta al Registro della Regione Lombardia, tenuto dalla provincia di Milano ora dalla provincia di Monza e Brianza

Tipologia: Volontariato Sezione: A – Sociale – Provvedimento: 28/01/1994 atti N°: 51737

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1- E’ costituita una Associazione denominata:
“U.S. Brianza Silvia Tremolada”

O.N.L.U.S. (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) – Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) –
E’ fatto obbligo all’Associazione di far uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “onlus”. nonchè della locuzione “Associazione Sportiva Dilettantistica” o dell’acronimo “A.S.D.”

Art. 2 L’Associazione ha sede in Monza – Via Enrico da Monza n. 6 (presso il N.E.I.) ma può istituire sedi secondarie, previa approvazione dell’assemblea se le sedi sono in ambito extra regionale.

Art. 3 – L’Associazione svolge la propria attività nei settori dello sport dilettantistico, senza finalità di lucro, e con l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (come determinato dall’art. 10 comma II del Decreto Legislativvo 460/1997).
L’Associazione potrà anche realizzare materiale didattico-informativo di supporto alla propria attività.
All’Associazione è in ogni caso vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali indicate nell’art. 10, comma 1 lettera a) del D.L. n. 460/97 eccezione fatta per quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Nell’ambito di tale attività l’Associazione ha i seguenti scopi:
-promuovere la solidarietà sociale (comme determinata dall’art. 10 comma II del D.L. 46071997);
-promuovere lo sviluppo dello sport tra i giovani, portatori di handicap e non;
-organizzare manifestazioni ricreative, culturali, turistiche e di attività espressive;
-organizzare un servizio di attività motoria sportiva.
Per il raggiungimento di detti scopi l’Associazione:
a) si avvarrà dell’attività degli associati, attività che sarà prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro (anche indiretto) ed esclusivamente per fini di solidarietà.Detta attività è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e non potrà essere assolutamente retribuita; darà tuttavia luogo al rimborso delle spose effettivamente sostenute
b) potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessati al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
Tutti i servizi inerenti alle attività sopracitate verranno erogati gratuitamente dall’Associazione e saranno rivolti ai disabili, soci e non soci, affetti da qualsivoglia patologia e appartenenti a qualunque ceto sociale, che saranno ritenuti idoneii dal medico dell’associazione e che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo, anno per anno sulla b ase delle risorse disponibili nell’esercizio finanziario considerato.
Art. 5 – I colori sociali osno il Bianco e il Rosso.

PATRIMONIO

Art. 6 – Il patrimonio sociale è costituito:
a) dalle quote associative
b) dai contributi degli aderenti
c) dai contributi di privati
d) dai contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;
e) da contributi di organismi internazionali;
f) da donazioni e lasciti testamentari;
g) da rimborsi derivanti da convenzioni;
h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Potranno essere acquistati beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività.

ASSOCIATI

Art. 7 – Sono soci, oltre a coloro che hanno promosso la Costituzione dell’Associazione, tutti coloro (persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed enti) che ne condividono in modo espresso gli scopri e che, su domanda, chiedano di farvi parte, impegnandosi al versamento della quota di iscrizione.
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione.
Art. 8 – La partecipazione all’Associazione è a tempo indeterminato.
Pgni socio può pertanto recedere dall’Associazione:
a) senza giusta causa, e con effetto dalla fine dell’anno in corso, purchè ne dia comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima dalla fine dell’anno in corso;
b) in tutti i casi in cui sussista una giusta causa.
La partecipazione cessa inoltre: per morte, per morosita o decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:
A) che non partecipano alla vita dell’Associazione ovvero che rengono comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione;
B) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali ed ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;
C) che non adempiono agli obblighi inerenti alla qualità di associato (e di cui al successivo asrt. 7.) o agli altri impegni assunti verso l’Associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaturo il quale, entro tranta giorni da tale comunicazione può ricorrere all’Assemblea mediate raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
Gli associati, receduti o esclusi o che comunque abbiamo cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati ne hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 9 – Costituiscono obblighi degli associati:
a) il versamento delle quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo, dette quote sono rivalutabili e intrasferibili per atto inter vivos, sono invece trasferibili a causa di morte;
b) l’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organismi sociali;
c) svolgere, a titolo gratuito, attività di volontariato nell’ambito dell’Associazione e per il raggiungimento dello scopo istituzionale dalla stressa previsto, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 comma 3 della Legge 22/1993.
Art. 10 – L’Associazione è retta dal principio della gestione democratica la quale si realizza attraverso:
-organismi liberamente eletti dall’assemblea dei Soci;
-libera eleggibilità di tutti gli associati alle cariche sociali;
-attribuzione a ciascun socio del diritto di voto (nei limiti di cui all’art. 18 u.c.)
-attribuzione a ciascun socio del diritto di controllo sull’andamento della gestione, ivi, compresa a possibilità di consultare i libri sociali.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 11 – Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori
e) il Collegio dei probiviri
Art. 12 – Tutte le cariche associative sono prestate a titolo gratuito conformemente a quanto stabilito dall’Art. 3 comma 3, della Legge 22/1993,

ASSEMBLEA

Art. 13 – L’Assemblea è formata da tutti glia ssociati. Essa è ordinaria e straordinaria.
Art. 14 – L’Assemblea ordinaria delibera:
a) sulla relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione;
b) sul bilancio dell’esercizio sociiale, riportante i contributi, i lasciti e altri proventi dell’associazione;
C) sull’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri ovvero sulla nomina dei Membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri scaduti o cessati dall’incarico per qualsiasi ragione;
d) su ogni altro argomento attinente alla vita dell’Associazione che il Consiglio Direttivo ritenga sottoporle.
L’Assemblea straordinaria delibera sulla modificazione dello Statuto Sociale o di eventuali Regolamenti nonchè sullo scioglimento dell’associazione.
Art. 15 – L’Assemblea deve essere convocata dagli amministratori una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.
L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quanto ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.
L’assemblea è convocata almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni primma della data prevista per la riunione.
Art. 16 – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
I soci possono farsi rappresentare dal altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, la deliberazione per l’approvazione di bilanci ed in merito a responsabilità di consiglieri.
Tuttavia nessun associato può rappresentare più di due altri associati.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Art. 17 – L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o rinuncia, da persona nominata seduta stante.
L’assemblea designa un segretario.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un notario.
Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Delle riunioni di assemblea viene redatto processi verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art. 18 – L’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria deliberano validamente;
– in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti aventi diritto di voto.
Le deliberazioni Assembleari sono assunte a maggioranza dei soci presenti, eccezione fatta per le deliberazioni inerenti alla modifica dello Statuto Sociale,le quali sono assunte con il voto favorevole dei due terzi degli associati avanti diritto di voto, e per le deliberazioni inerenti allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio sociale le quali sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
Nelle deliberazioni inerenti alle modifiche dello Statuto Sociale, allo scioglimento dell’Associazione e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione il diritto di voto è limirato ai soli soci maggiori di età nonchè agli enti legalmente rappresentati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – L’Associazione è amministrata da u n consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea, composto da cinque o nove membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica tre anni e comunque sino alla loro sostituzione.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario dell’Associazione che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti dando la prelazione agli associati con maggior numero di voti fra i non eletti; i membri cooprati rimarranno in carica fino alla prima assemblea che potrà ratificare o meno la decisione.
Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.
Art. 20 – Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente riservati all’Assemblea dalla legge o dall’atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi nei limiti stabiliti dall’Art. 4.
Potrà anche delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio Direttivo.
Art. 21 – Il Consiglio direttivo deve riunirsi almeno due volte all’anno entro il
30 Novembre per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno otto giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, e-mail con il consenso degli interessati.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni primma della data prevista per la riunione.
Art. 22 – Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Le deliberazioni son oprese a maggioranza dagli intervenuti. Delle riunioni viene redatto verbale a cura del Segretario.
Art. 23 – Il Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24 – L’Assemblea elegge un Collegio dei Revisori dei conti e un Collegio dei Probiviri composto ciascuno da tre membri effettivi tra persone aventi idonea capacità professionale che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

BILANCIO ED UTILI

Art. 25 – l’esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio o rendiconto annuale.
Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere destinati alla realizzazione delle attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.
Durante la vita dell’organizzazione, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli eventuali utili e avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

SCIOGLIMENTO

Art. 26 – L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’articolo 277 c.c.
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’Art. 27 c.c
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alla normativa vigente in materia di volontariato e ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni alle quali è affiliata l’Associazione (purchè non in contrasto ocn la normativa in materia di volontariato).